TITOLO XV


Missioni e trasferimenti

Art. 78 (Missioni)
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale compete:

  1. Il rimborso delle spese documentate di viaggio;
  2. Il rimborso delle spese documentate per il vitto e l’alloggio;
  3. Il rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
  4. Una diaria di euro 20 (venti) giornaliere per missioni eccedenti le otto ore e fino alle ventiquattro ore e di euro 35 (trentacinque) giornaliere per missioni eccedenti le ventiquattro ore.

Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle otto ore compete il rimborso di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo e, se la missione supera le quattro ore, una diaria giornaliera pari a euro 10 (dieci).
Per tutte le missioni effettuate dal dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI.

Art.  79  (Trasferimenti)
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

  1. Al lavoratore che non sia capofamiglia:
    1. Il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
    2. Il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
    3. Il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
    4. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 78, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
  2. Al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
    1. Il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia;
    2. Il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
    3. Il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
    4. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Art.  80  (Disposizioni per i trasferimenti)
A norma dell'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

Le strutture del sistema bilaterale